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ASSOCIAZIONE  WEDDING  PLANNER  PUGLIA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE
 

Art. 1. Costituzione, Sede, Durata.
È costituita l'Associazione AWPP - Associazione Wedding Planner Puglia, apolitica, apartitica e non a scopo di lucro.

L’Associazione ha sede nel comune di Bari, alla Via Andrea Da Bari, 141. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sede amministrativa, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località territoriali, nazionali ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

TITOLO II

FINALITÀ ED IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
 

Art. 2. Natura e scopi.
L’Associazione raggruppa quanti, nel territorio pugliese, esercitano l’attività di wedding planning. Per “wedding planning” si intende l’attività svolta dal professionista (detto “Wedding Planner”) che si occupa di pianificare matrimoni, organizzando la consulenza dell’evento, sia nella mediazione e/o negoziazione con i fornitori, sia nella gestione degli aspetti economici e contrattuali; e supportando la clientela nella scelta dei servizi e nella gestione delle risorse disponibili.  

L’Associazione ha lo scopo di rappresentare e tutelare, sul mercato e nel confronto istituzionale, sia a livello domestico che internazionale, la figura e gli interessi della figura del Wedding Planner; svolgere attività informativa e didattica funzionalmente alla creazione di percorsi formativi specifici in grado di essere riconosciuti ed accreditati dagli appositi enti statali ed eventualmente tramite la richiesta di adeguamento secondo la normativa UNI; identificare e promuovere le diverse professionalità che ne compongono e determinano, in vario modo e complessivamente, la figura.

L’Associazione assiste e tutela gli associati in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività, indifferentemente, nel territorio in cui operano ed in quello diverso in cui potrebbero operare, nei confronti dei singoli operatori del settore; delle associazioni di categoria; nonché degli enti pubblici e di quelli privati. La rappresentanza e la tutela della categoria e dei relativi interessi si esplicherà in qualsiasi contesto in cui la presenza e l’apporto dell’Associazione sia utile, necessario o conseguente al raggiungimento di tutti gli scopi categoriali, nessuno escluso, con le modalità di volta in volta definite (anche designando propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere e natura in qualsiasi ente, pubblico o privato).  

L’Associazione supporta lo sviluppo professionale e culturale di ogni singolo associato, favorendo e potenziando la cooperazione ed ogni possibile sinergia, interna ed esterna ad essa. In tal senso, promuove iniziative per la valorizzazione della categoria, attraverso accordi con aziende ed enti, pubblici e privati, che possano ottimizzare i servizi degli associati; svolge tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative di carattere commerciale.

L’Associazione può ed intende aderire, quante volte ciò sia funzionale al miglior perseguimento dei propri scopi in favore degli associati, a federazioni, associazioni ed enti con finalità analoghe, complementari o affini alle proprie.  

L’Associazione persegue la diffusione culturale dei principi fondativi nei confronti dei non associati e del pubblico in genere, al fine di radicare la reputazione del Wedding Planner in termini di qualità ed affidabilità dei servizi resi, in quanto promotrice e garante dei modelli procedurali e del livello etico dell’azione professionale degli associati. Incentiva iniziative di interesse comune agli associati nel campo dell’immagine, della promozione e del marketing in genere, anche attraverso l’organizzazione e gestione di seminari, congressi, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, workshop, e manifestazioni di interesse collettivo, oltre che di corsi di preparazione e formazione professionale, di perfezionamento ed aggiornamento e di scambi culturali.   

Qualora se ne ravvisi anche solo l’opportunità, l’Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale, con organismi appositamente costituiti e la diverse articolazioni territoriali potranno dar vita ad un’unica organizzazione federativa.

 

Art. 3. Marchio e logo

L'Associazione è contraddistinta dalla sigla “AWPP” e da un logo che viene allegato al presente Statuto del quale forma parte integrante ed indissolubile. Il logo è di proprietà dell’Associazione. 

Sigla e logo sono segni distintivi dell'Associazione ed identificativi della sua immagine. Il loro utilizzo è riservato agli associati, che potranno servirsene solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione, che di per sé impone agli associati il rispetto delle procedure, delle linee guida e del Codice Deontologico dell’Associazione, a pena di esclusione. 

 

Art. 4. Quote associative.

Le quote associative vengono stabilite dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’importo e la periodicità. Le quote sono fiscalmente detraibili a norma di legge e non sono trasferibili. Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

 

 

TITOLO III

GLI ASSOCIATI
 

Art. 5. Regole di condotta.

Gli associati sono tenuti a conformarsi: A. alle regole di condotta stabilite nel presente Statuto e nella relativa regolamentazione esplicativa di dettaglio, a partire dal Codice Deontologico; B. alle linee guida ed alle procedure stabilite negli appositi Regolamenti.

 

Art. 6. Acquisto della qualità di Associato: ammissione.

Potranno essere ammessi a partecipare all’Associazione solo ed esclusivamente quanti risultino in possesso di Partita I.V.A. e Codice ATECO relativo all'attività di organizzazione di eventi. Non è necessaria l’iscrizione alla CCIAA di riferimento. Il possesso di tali requisiti dovrà essere provato producendo l’iscrizione alla Agenzia delle Entrate o, se iscritti in CCIAA, la visura camerale.

I requisiti che ciascun aspirante produrrà al momento della richiesta lo qualificheranno come Associato Senior; Associato Junior; Young; e Beginner, se ed in quanto il Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, ne determini l’ammissibilità e, successivamente, l’ammissione. In particolare:

I. Senior. Curriculum Vitae; comprovata organizzazione, in qualità di wedding planner, di più di venti matrimoni nella vita professionale (portfolio);  

II. Junior. Curriculum Vitae; comprovata organizzazione, in qualità di wedding planner, di non meno di undici matrimoni sino a venti nella vita professionale (portfolio);

III. Young. Curriculum Vitae; comprovata organizzazione, in qualità di wedding planner, di non meno di dieci matrimoni nella vita professionale (portfolio);

IV. Beginner. Curriculum Vitae; e, se esistente, comprovata organizzazione, in qualità di wedding planner, di un numero di matrimoni nella vita professionale, che non lo qualifichi come Young (portfolio).

La Domanda di Ammissione, redatta nelle forme precostituite è reperibile sul sito internet della Associazione o a semplice richiesta, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo tramite invio in modalità raccomandata a/r inviata alla sede legale dell’Associazione o per posta elettronica Info@associazioneweddingplannerpuglia.com.

Il Consiglio Direttivo esamina la Domanda di Ammissione nella prima riunione utile e/o possibile e provvede ad avvisare, nel minor tempo possibile, il candidato del relativo esito, assunto ad insindacabile giudizio. Se positivo, il nuovo associato dovrà, a pena di esclusione: A. accettare formalmente lo Statuto; il Codice Deontologico; le linee guida e le procedure stabilite negli appositi Regolamenti (se ed in quanto esistenti) ed osservarne il contenuto; B. pagare la quota associativa.

 

Art. 7. Diritti e doveri degli associati.

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato, godono dei diritti e devono attenersi ai doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Deontologico e dai Regolamenti (se ed in quanto esistenti). Tali diritti e doveri decadono con la cessazione dell’appartenenza all’Associazione. L’associato che riveste particolari cariche cesserà da esse automaticamente al momento della cessazione dalla qualità di socio o, comunque, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati hanno diritto di:

I. partecipare alle assemblee e alla vita dell’Associazione, anche frequentandone i locali che saranno eventualmente messi a disposizione;

II. esporre eventuali proposte e richieste, mirate allo sviluppo della categoria e dell’Associazione, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

III. contribuire personalmente ed economicamente alle iniziative dell’Associazione;

IV. prestare la propria collaborazione agli organi sociali;

V. essere sostenuti nelle proprie iniziative commerciali e istituzionali, se in linea con gli obiettivi dell’Associazione;

VI. beneficiare dei servizi offerti agli associati, se ed in quanto erogati e, comunque, beneficiare delle attività associative e dei relativi effetti;

VII. beneficiare dell’utilizzo del marchio e del logo dell’Associazione, secondo il regolamento cui è disciplinato, quale simboli di appartenenza all’Associazione ed al relativo progetto.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

I. accettare, condividere e rispettare lo Statuto dell’Associazione;

II. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Codice Deontologico e nei Regolamenti (se ed in quanto esistenti);

III. non promuovere attività che possano essere lesive o in concorrenza con quelle promosse dall’Associazione;

IV. contribuire al sostentamento dell’Associazione con il versamento delle quote associative;

V.  garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell’Associazione, condividendo materiale e informazioni che possano essere utili alla crescita del progetto associativo;

VI. inserire, salvo dichiarati impedimenti, il logo dell’Associazione sul proprio sito internet in home page o sul proprio materiale di comunicazione attenendosi, nell’uso del logotipo e del simbolo, alla normativa associativa di riferimento.

 

Art. 8. Perdita della qualità di associato.

La qualità di associato cessa in caso di decesso, di estinzione della persona giuridica o di recesso volontario. Cessa altresì nei seguenti casi, con delibera del Consiglio Direttivo:

I. per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti;

II. per la perdita dei requisiti oggettivi;

III. per la violazione dei doveri statutari, deontologici e/o regolamentari, quante volte sia previsto in caso di sanzione per omissioni gravi;

IV. per la violazione delle procedure stabilite (se ed in quanto ciò arrechi danno anche solo reputazionale all’Associazione);

V. per assenza reiterata dalla vita associativa, quante volte sia stata richiesta o stabilita la partecipazione dell’associato come momento partecipativo inderogabile;

VI. in generale, a causa della indegnità consistente nell’avere assunto comportamenti contrari al raggiungimento delle finalità dell’Associazione.

In caso di perdita della qualifica, prima della scadenza del tesseramento e per delibera del Consiglio Direttivo, verrà inviata all’associato comunicazione ufficiale a mezzo raccomandata. Indipendentemente dalla causa di cessazione, la quota associativa ed i contributi versati rimangono definitivamente acquisiti dall’Associazione.

L’associato può recedere prima della scadenza del tesseramento in essere previa comunicazione al Consiglio Direttivo da inviare a mezzo raccomandata, comunicando le motivazioni della rinuncia. La quota associativa e i contributi versati  restano comunque definitivamente acquisiti dall’Associazione.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 

Art. 9. Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

 

Art. 10. Assemblea Generale.

L’ Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati.

L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria:

I. elegge il Consiglio Direttivo (tranne il primo all’atto della fondazione della Associazione);

II. approva il bilancio consuntivo;

III. approva il Codice Deontologico ed i Regolamenti.

IV. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione e su tutti gli argomenti che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L’Assemblea Straordinaria:

I. delibera sulle modifiche allo Statuto;

II. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sugli adempimenti relativi.

L’Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in seduta plenaria o in tutte le occasioni in cui il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, dovesse ritenerlo necessario per tutelare gli interessi degli associati.

L’Assemblea Generale è convocata mediante avviso spedito a ciascun associato a mezzo posta elettronica o pubblicato sul sito web dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello della adunanza.

Partecipano all’Assemblea Generale tutti i soci che, alla data della convocazione, siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati aventi diritto di voto che dovessero prevedere di essere assenti non potranno farsi rappresentare ma potranno, mediante raccomandata autografa inviata al Consiglio Direttivo, esprimere il loro parere sugli argomenti all’ordine del giorno ed esercitare per iscritto il voto. La lettera dovrà essere personale ed avrà valore di un voto qualunque sia il numero dei firmatari e purché essa giunga al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) giorni prima dell’assemblea.

Le adunanze dell’Assemblea Generale si svolgono presso la sede dell’Associazione o presso altra sede designata dal Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze di spazio.

Le adunanze dell’Assemblea Generale sono valide in prima convocazione quando vi sia presente fisicamente o mediante lettera raccomandata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto più uno ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti ed aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale ne farà redigere il verbale dal Segretario.

Art. 11. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 4 (quattro) a 11 (undici) a seconda di quanto stabilito all’atto della nomina. Fanno parte del Consiglio Direttivo  il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed i consiglieri, questi ultimi se nominati.

Il Consiglio Direttivo  resta in carica per tre esercizi. Le cariche non possono essere cumulate, sono rinnovabili  e sono a titolo onorifico, non essendo prevista nessuna retribuzione. In casi eccezionali potrà essere accordato un rimborso spese forfettario, purché vengano rispettati i principi della massima economicità ed efficienza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta lo richieda uno dei suoi componenti, con avviso trasmesso via posta elettronica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno due dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed il voto del Presidente vale doppio. Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale a cura del Segretario, per essere obbligatoriamente approvato da tutto il Consiglio con sottoscrizione di ciascun componente e sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario Generale. L’approvazione del verbale può essere differita alla riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva e rimane precondizione per poter validamente instaurare tale riunione e discutere degli argomenti suoi propri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

I. provvedere alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

II. provvedere alla formulazione dei bilanci ed alla redazione delle relazioni annuali di gestione;

III. deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario;

IV. proporre eventuali modifiche dello Statuto;

V. nominare, laddove lo ritenga necessario, un Presidente Onorario;

VI. valutare le richieste di affiliazione ed approvare l’iscrizione o la nomina degli associati;

VII. valutare le eventuali proposte e/o richieste di ciascun associato e deliberare di conseguenza;

VIII. istituire ed organizzare sede amministrativa, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località territoriali, nazionali ed internazionali, eventualmente delegandovi appositi responsabili.

IX. deliberare sulle collaborazioni e/o convenzioni con aziende, enti, agenzie o altri soggetti di tal fatta, pubblici o privati, e disporre su quanto sia utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione ed al fine di ottimizzare i servizi degli associati;

X. svolgere e deliberare tutte le attività riconosciute utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative di carattere commerciale;

XI. deliberare l’adesione, quante volte ciò sia funzionale al miglior perseguimento degli scopi associativi in favore degli associati, a federazioni, associazioni ed enti con finalità analoghe, complementari o affini a quelle associative.  

XII. in generale, provvedere alla realizzazione delle finalità indicate all’Art. 2.

 

Art. 12. Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’ Associazione e presiede di diritto all’Assemblea Generale ed al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti. Nei casi urgenti, qualora il Presidente fosse assente e/o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo per mezzo di delega scritta e sottoscritta dal Presidente.

 

Art. 13. Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o nelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

 

Art. 14. Segretario.

Il Segretario redige e custodisce i verbali del Consiglio Direttivo, della Assemblea Generale o di tutte le altre assemblee che dovessero tenersi, occupandosi della pubblicazione delle relative convocazioni secondo le direttive del Presidente o del Consiglio Direttivo. Assiste il Presidente, da cui può essere delegato al compimento di delegati atti, ulteriori rispetto a quelli istituzionali che gli sono propri. 

 

Art. 15. Tesoriere.

Il Tesoriere ha la responsabilità e gestisce la cassa dell’Associazione ed i relativi conti e rendiconti; si occupa della riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato sottoscritto del Presidente; redige i bilanci.

 

 

TITOLO V

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 16. Patrimonio dell’Associazione.

Il Patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; dai proventi delle iniziative sociali; dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative; dai corrispettivi per eventuali servizi a domanda individuale; da eventuali disposizioni testamentarie e da donazioni; dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo vengono in possesso dell’Associazione.

Le entrate dell’ Associazione sono costituite dalle quote versate dagli associati nella cifra che verrà fissata dal Consiglio Direttivo, da oblazioni e da contributi che comunque possono pervenire alla Associazione.

Gli associati non potranno chiedere a nessun titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo dell’Associazione, né pretendere la quota di recesso, dal momento che qualsiasi somma e/o conferimento, una volta effettuato, rimane definitivamente acquisito al patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 17. Esercizio sociale e bilanci.

Gli esercizi sociali si iniziano il 1° gennaio e si terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che vengono sottoposti all’Assemblea Generale unitamente alle relazioni sull’attività della Associazione. 

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea Generale ogni anno entro la fine del mese di aprile, salvo comprovata deroga in caso di necessità o impedimento.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONE GENERALI E TRANSITORIE

 

Art. 18. Scioglimento dell’Associazione.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale con voto favorevole dei tre quarti di voti dei soci eventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione si procederà alla nomina di un collegio liquidatore e gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti a Enti Benefici senza scopo di lucro (cd. no profit), proposti dal Consiglio Direttivo e previa delibera dell’Assemblea Generale.

 

Art. 19. Rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e, in generale, dell’ordinamento vigente.

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